1515 – Bolla Inter multiplíces De usuris et de “Montibus pietatis”

Leone X (11 marzo 1513 – 1 dicembre 1521)
4 maggio 1515

 

1442
Nonnullis enim magistris et doctoribus dicentibus eos montes non esse licitos, in quibus aliquid ultra sortem pro libra, decurso certo tempore, per mínistros huius montis ab ipsis pauperibus, quibus mutuum datur, exigitur, el propterea ab usurarum crimine … mundos non evadere, cum Dominus noster, Luca Evangelista testante [Lc 6,34s], aperto nos praecepto obstrinxerit, ne ex dato mutuo quidquam ultra sortem sperare debeamus. Ea enim propria est usurarum interpretatio, quando videlicet ex usu rei, quae non germinat, nullo labore, nullo sumptu nullove periculo lucrum fetusque conquiri studetur…

1443
Aliis vero pluribus magistris et doctoribus … conclamantibus pro tanto bono tamque rei publicae pernecessario, modo ratione mutui nihil petatur neque speretur; pro indemnitate tamen eorumdem montium, impensarum videlicet ministrorum eorumdem ac rerum omnium ad illorum necessariam conservationem pertinentium, absque montium huiusmodi lucro, idque moderatum et necessarium ab his, qui ex huiusmodi mutuo commodum suscipiunt, licite ultra sortem exigi et capi posse nonnihil licere, cum regula iuris habeat, quod qui commodum sentit, onus quoque sentire debeat, praesertim si Apostolica accedat auctoritas. Quam quidem sententiam a felicis recordationis Paulo II, Sixto IV, Innocentio VIII, Alexandro VI et Iulio II Romanis Pontificibus praedecessoribus Nostris probatam … esse ostendunt.

1444
Nos super hoc … opportune providere volentes, alierius quidem partis, iustitiae zelum, ne vorago aperiretur usurarum, alterius, pietatis et veritatis amorem, ut pauperibus subveniretur, utriusque vero partis studium commendantes, …sacro approbante Concilio, declaramus et definimus, montes pietatis antedietos per respublicas institutos et auctoritate Sedis Apostolicae hactenus probátos et confirmatos, in quibus pro eorum impensas et indemnitate aliquid moderatum ad solas ministrorum impensas et aliarum rerum ad illiorum conservationem, ut praefertur, pertinentium, pro eorum indemnitate dumtaxat, ultra sortem absque lucro eorundem montium recipitur, neque speciem mali praeferre nec peccandi incentivum praestare neque ullo pacto improbari, quin immo meritorium esse ac laudari et probari debere tale mutuum et minime usurarium putari … . Omnes autem …. qui contra praesentis declarationis et sanctionis formam de cetero praedicare seu disputare verbo vel scriptis ausi fuerint, ex-communicationis latae sententiae poenam … incurrere volumus …


Usura e i “Monti di pietà”

1442
Alcuni maestri e dottori infatti sostengono che non sono leciti quei Monti di pietà nei quali, passato un certo tempo, si esige dai poveri destinatami dei prestito in più del capitale un tanto per ogni libbra prestata; in questo modo infatti essi non vanno esenti dalla colpa di usura e da un preciso peccato di ingiustizia; nostro Signore infatti, secondo la testimonianza dell’evangelista Luca [Lc 6,34s], ci ha chiaramente comandato di non sperare nulla più del capitale, quando facciamo un prestito. Si dà infatti usura in senso proprio quando dell’uso di una cosa che non produce niente, ci si sforza di ricavare, senza alcuna fatica e pericolo, un guadagno e un frutto. …

1443
Ma altri maestri e dottori … si pronunciano di conseguenza … a favore di un bene così grande, così necessario alla comunità, purché non si chieda e non si speri nessun compenso per il prestito. Tuttavia, essi dicono, come indennità per questi Monti di pietà, cioè per far fronte alle opere necessarie per lo stipendio degli impiegati e per tutto ciò che serve al loro mantenimento, questi possono, a condizione di non trarre nessun lucro, ricevere e esigere da coloro che traggono vantaggio dal prestito loro fatto, una somma modesta e ridotta allo stretto necessario in più dei capitale, e ciò in virtù di quel principio giuridico per cui chi riceve un vantaggio deve anche portarne il peso, soprattutto se vi è l’approvazione dell’autorità apostolica. E questi maestri dimostrano che questa seconda opinione è stata approvata dai romani pontefici, nostri predecessori, Paolo II, Sisto IV, Innocenzo VIII, Alessandro IV e Giulio II, di felice memoria …

1444
Quanto a noi, volendo provvedere opportunamente … a questo problema, apprezzando lo zelo per la giustizia che mostra la prima parte, che vuole evitare la minaccia dell’usura, e apprezzando l’amore per la pietà e la verità che manifesta la seconda parte, che vuole venire in aiuto dei poveri, lodando in ogni caso l’impegno di entrambe, … con l’approvazione del sacro concilio, dichiariamo e definiamo che i suddetti Monti di pietà costituiti dalle pubbliche autorità e finora approvati e confermati dalla sede apostolica, nei quali si esiga, oltre il deposito un modesto compenso per le sole spese degli impiegati e di quanto è necessario per il loro mantenimento, senza un guadagno per gli stessi Monti, non presentano nessun male specifico, né costituiscono incentivo al peccato. Essi non possono in alcun modo essere condannati, ma al contrario un tale tipo di prestito è meritorio e deve essere lodato e approvato, né deve essere assolutamente considerato come una usura … Tutti … coloro che in futuro osassero predicare o discutere sia a voce che per iscritto contro il testo di questa decisione, incorreranno nella scomunica di pronunciata sentenza …