Giochi Classe seconda: Editti di Milano e Tessalonica

Costantino fra i Padri conciliari al primo Concilio di Nicea
Icona russa che raffigura Costantino fra i Padri conciliari al primo Concilio di Nicea: il rotolo contiene il testo del Simbolo niceno-costantinopolitano.

Gli editti di Milano e Tessalonica sono conosciuti anche come editto di Costantino del 313 d.C. ed editto di Teodosio del 380 d.C..

Sono due testi che hanno cambiato il rapporto tra i cristiani e il potere statale.

Il primo offre a tutti i credenti la libertà di professare la propria religione, dunque anche ai cristiani che erano stati perseguitati e non godevano di tale diritto.

L’editto di Tessalonica invece parla della religione cristiana come la religione dell’impero, si sottolinea l’importanza di Roma e del suo Vescovo e viene ribadito il nucleo della fede cristiana così come venne formulato nel concilio di Nicea (325 d.C.). Dunque la religione cristiana assume un ruolo principale, è superiore alle altre che pian piano vengono emarginate se non addirittura perseguitate.

 


 

Editto di Milano

«Noi, dunque Costantino Augusto e Licinio Augusto, essendoci incontrati proficuamente a Milano e avendo discusso tutti gli argomenti relativi alla pubblica utilità e sicurezza, fra le disposizioni che vedevamo utili a molte persone o da mettere in atto fra le prime, abbiamo posto queste relative al culto della divinità affinché sia consentito ai Cristiani e a tutti gli altri la libertà di seguire la religione che ciascuno crede, affinché la divinità che sta in cielo, qualunque essa sia, a noi e a tutti i nostri sudditi dia pace e prosperità.»
(Lattanzio, De mortibus persecutorum, capitolo XLVIII)

Inoltre, l’imperatore Costantino, nel 321, stabilì che la domenica (giorno del Signore Gesù Cristo Risorto) dovesse essere riconosciuta anche dallo Stato come giorno festivo (dies Solis)

Editto di Tessalonica

L’Editto di Tessalonica, conosciuto anche come Cunctos populos, venne emesso il 27 febbraio 380 dagli imperatori Graziano, Teodosio I e Valentiniano II (quest’ultimo all’epoca aveva solo nove anni)

«IMPERATORI GRAZIANO, VALENTINIANO E TEODOSIO AUGUSTI. EDITTO AL POPOLO DELLA CITTA’ DI COSTANTINOPOLI.
Vogliamo che tutte le nazioni che sono sotto nostro dominio, grazie alla nostra clemenza, rimangano fedeli a questa religione, che è stata trasmessa da Dio a Pietro apostolo, e che egli ha trasmesso personalmente ai Romani, e che ovviamente (questa religione) è mantenuta dal Pontefice Damaso e da Pietro, vescovo di Alessandria, persona con la santità apostolica; cioè dobbiamo credere conformemente con l’insegnamento apostolico e del Vangelo nell’unità della natura divina di Padre, Figlio e Spirito Santo, che sono uguali nella maestà e nella Santa Trinità. Ordiniamo che il nome di Cristiani Cattolici avranno coloro i quali non violino le affermazioni di questa legge. Gli altri li consideriamo come persone senza intelletto e ordiniamo di condannarli alla pena dell’infamia come eretici, e alle loro riunioni non attribuiremo il nome di chiesa; costoro devono essere condannati dalla vendetta divina prima, e poi dalle nostre pene, alle quali siamo stati autorizzati dal Giudice Celeste.
DATO IN TESSALONICA NEL TERZO GIORNO DALLE CALENDE DI MARZO, NEL CONSOLATO QUINTO DI GRAZIANO AUGUSTO E PRIMO DI TEODOSIO AUGUSTO»

Testo latino

 


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Puzzle

L’imperatore Costantino offre al papa Silvestro I la tiaraExternal link imperiale, simbolo del potere temporaleExternal link, affresco nell’Oratorio di San Silvestro, Roma.

Questo quanto dice Dante Alighieri nella Divina Commedia a tale proposito

«Ahi, Costantin, di quanto mal fu matre,
non la tua conversion, ma quella dote
che da te prese il primo ricco patre! »
(Inferno XIX, 115-117)


 I testi degli editti in latino

«Cum feliciter tam ego [quam] Constantinus Augustus quam etiam ego Licinius Augustus apud Mediolanum convenissemus atque universa quae ad commoda et securitatem publicam pertinerent, in tractatu haberemus, haec inter cetera quae videbamus pluribus hominibus profutura, vel in primis ordinanda esse credidimus, quibus divinitatis reverentia continebatur, ut daremus et Christianis et omnibus liberam potestatem sequendi religionem quam quisque voluisset, quod quicquid <est> divinitatis in sede caelesti, nobis atque omnibus qui sub potestate nostra sunt constituti, placatum ac propitium possit existere»

 

«IMPPP. GR(ATI)IANUS, VAL(ENTINI)ANUS ET THE(O)D(OSIUS) AAA. EDICTUM AD POPULUM VRB(IS) CONSTANTINOP(OLITANAE).
Cunctos populos, quos clementiae nostrae regit temperamentum, in tali volumus religione versari, quam divinum Petrum apostolum tradidisse Romanis religio usque ad nunc ab ipso insinuata declarat quamque pontificem Damasum sequi claret et Petrum Alexandriae episcopum virum apostolicae sanctitatis, hoc est, ut secundum apostolicam disciplinam evangelicamque doctrinam patris et filii et spiritus sancti unam deitatem sub pari maiestate et sub pia trinitate credamus. Hanc legem sequentes Christianorum catholicorum nomen iubemus amplecti, reliquos vero dementes vesanosque iudicantes haeretici dogmatis infamiam sustinere ‘nec conciliabula eorum ecclesiarum nomen accipere’, divina primum vindicta, post etiam motus nostri, quem ex caelesti arbitro sumpserimus, ultione plectendos.

DAT. III Kal. Mar. THESSAL(ONICAE) GR(ATI)ANO A. V ET THEOD(OSIO) A. I CONSS.»

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